Oggetto della prestazione |
I.C.I 2011
Ordinaria 7 per mille
Abitazione principale 6,5 per mille
Quando pagare...... Entro il 16 giugno 2011 la prima rata pari al
50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Dal 1° al 16
Dicembre 2011 va pagato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Attenzione il
contribuente può pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il
16 di giugno 2011.
Istruzioni...
Con il Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2009 è stato approvato
il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e seguenti. Dal 2008,
va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso
importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei
casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte
dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La
soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva
operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali,
accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie
all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono
direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati,
contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la
dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi
rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono
applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico
informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai
effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e
l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di
atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l'utilizzo
del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita
di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e
costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007,
invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata: •
per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel
caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia
quando si acquista che quando si perde il relativo diritto; • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI; • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta: o l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; o
l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in
comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello
dichiarato in precedenza; o il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; o l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; o l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI; o l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità; o l'immobile è stato oggetto di procedura DOCFA; o l'immobile è di interesse storico o artistico; o
l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito
di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
ecc. Nel caso di decesso del proprietario o di un soggetto titolare
di un diritto reale, non si deve presentare la dichiarazione di
variazione. Ciò nonostante, nel caso di abitazione rimasta a
disposizione del coniuge superstite, si invita comunque ad inviare la
dichiarazione ICI. Per un'elencazione esaustiva dei casi in cui la
dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la
compilazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La
Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, limitatamente agli
immobili siti nel Comune di Fivizzano, se si rientra in uno dei casi di
cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso del 2010 al
Comune di Fivizzano - Ufficio Tributi - Via Umberto I, n.27, 54013 -
Fivizzano in uno dei seguenti modi 1. Con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno; 2. con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta. Termini di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno fiscale 2010 La
dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha
avuto inizio. Per avere un quadro completo dei termini di
presentazione della dichiarazione ICI occorre ricordare che la
dichiarazione dei redditi va presentata a scadenze differenziate. LE SCADENZE DIFFERENZIATE Scadenze Contribuenti 30 aprile per coloro che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta 1 giugno per coloro che presentano il modello 730 al CAF o professionista abilitato 30 giugno per coloro che presentano il modello Unico cartaceo, tramite una banca o un ufficio postale 30 settembre per coloro che presentano il modello Unico per via telematica Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2011.
Versamento... Il
versamento dell'Imposta deve avvenire mediante l'utilizzo di apposito
bollettino postale, sul c/c n. 12059556, intestato a - Comune di
Fivizzano - Servizio Tesoreria -
In alternativa, il pagamento può essere effettuato mediante il Modello - F24 -
Per informazioni Ufficio
Tasse e Tributi Via Umberto I n.27, a disposizione lunedì, Martedì, Mercoledì,Giovedì e Venerdìdalle ore 8,30 alle ore 12,30 - tel. 0585/942123 - 0585/942140 -
0585/942127 fax 0585/942143 e-mail tributi@comune.fivizzano.ms.it. Si
consiglia di concordare telefonicamente l'eventuale appuntamento.
Aliquote, riduzioni ed esenzioni sono desumibili nel Regolamento e nella Delibera di approvazione tariffe di seguito allegate. |